Assicurazione Auto Senza Tacito Rinnovo dal 01/01/2013


L’assicurazione RC obbligatoria, responsabilità civile per i veicoli a motore, auto, moto o natanti, dal 1 gennaio 2013 non si rinnova tacitamente più in modo automatico, ma alla scadenza l’assicurato è libero di esplicitare il rinnovo oppure di scegliere una nuova polizza, anche con un’altra Compagnia assicuratrice.

Eliminato tacito rinnovo polizza assicurazione autoDiventa infatti molto più semplice poter cambiare, risparmiando, la propria polizza RCA grazie alle nuove regole introdotte dal Decreto Sviluppo bis diventato legge il 13 dicembre 2012 scorso.

Il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 ora in vigore, dopo essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 – Serie generale) contiene numerose misure a favore della crescita e dello sviluppo; in particolare per l’ambito assicurativo le novità e le misure introdotte sono diverse.

In questo articolo ci occupiamo in particolare di prendere in esame proprio le novità che interessano i possessori di una polizza responsabilità civile per auto, moto o natante. L’obiettivo del Governo nell’introdurre le misure novità è stato quello di avvantaggiare il cittadino assicurato favorendo la concorrenza tra le Compagnie assicuratrici e la diminuzione dei prezzi di costo delle polizze auto.

Abolizione del tacito rinnovo dal 01/01/2013

Abbiamo l’assicurazione auto in scadenza e vogliamo risparmiare? Basta sapere, grazie alle nuove norme legislative, che non dobbiamo più ad esempio inviare una disdetta di polizza almeno quindici giorni prima della scadenza della stessa, tramite raccomandata indirizzata alla Compagnia assicuratrice, per poter stipulare una nuova polizza.

Il rinnovo va esplicitato come indicato nell’ambito della sezione VIII del Decreto Sviluppo bis, all’articolo 22, modifica l’Articolo 170-bis sulla durata dei contratti e, di fatto, abolisce le clausole di tacito rinnovo nel Codice delle Assicurazioni Private.

Le misure che riportiamo sono tutte a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo:

  • Il contratto assicurativo RCA dura un anno e dopo scade automaticamente
  • L’assicurato non deve più dare la disdetta della polizza RCA perché non c’è più il tacito rinnovo
  • Se l’assicurato desidera mantenere la stessa polizza deve esplicitamente chiederne il rinnovo
  • Le Compagnie assicuratrici, per garantire e favorire una scelta consapevole ai cittadini assicurati, dal 1 gennaio 2013 sono obbligate a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza, all’assicurato la scadenza della polizza RCA , con lo scopo proprio di dare tempo all’assicurato di confrontare ad esempio preventivi di Compagnie assicurative diverse, a parità di garanzie, e di scegliere la polizza più economica.
  • Eventuali clausole (le parti scritte in caratteri piccolissimi da leggere) contrastanti con le nuove regole disciplinate del Decreto Legge D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 saranno ritenute nulle.
  • Nella conversione in legge del decreto è stato anche scongiurato il pericolo che, per dimenticanza, potesse verificarsi che un assicurato si dimenticasse di rinnovare la polizza con relative garanzie e con eventuali conseguenze gravi ( multa di 798 euro e sequestro veicolo se su strada non assicurato); per 15 giorni oltre la scadenza le garanzie prestate con il precedente contratto rimangono attive (Integrazione all’articolo 170-bis ).
  • Introduzione del Contratto Base ( TitoloVIII Art.22, Comma 4) con lo scopo di rimuovere gli ostacoli maggiori (differenze di costi delle polizze RCA da parte di diverse Compagnie assicurative) alla concorrenza nel campo dell’RC Auto in Italia. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite l’IVASS (ex ISVAP), l’ANIA e le associazioni degli intermediari assicurativi e dei consumatori, definirà uno standard di contratto con le caratteristiche di “contratto base” RC, con le indicazioni che definiscono le clausole minime ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge.
  • Il “contratto base”, sarà uguale nei contenuti per ogni assicurazione e dovrà essere offerto dalle Compagnie Assicuratrici anche tramite il proprio sito web, sulla base di un modello predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il modello del contratto base dovrebbe essere presto disponibile e le Compagnie di assicurazione dovranno porre in essere la nuova offerta entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (19 Ottobre 2012) e quindi verso fine Aprile 2013.

Oltre alle novità sopraelencate, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che ci sia assoluta parità tariffaria nello stipulare una polizza sia nel caso sia un maschio o una femmina. Nessuna disparità di genere quindi se a stipulare una polizza RCA auto è una donna, le tariffe devono essere uguali a quelle proposte ad un uomo e naturalmente vale anche il caso inverso.



Agomento: Eliminato tacito rinnovo polizza auto
Articolo pubblicato il 10 Aprile 2013