Il Decreto Ministeriale n.213 dell’11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.298 del 23 dicembre 2011, ha introdotto la “guida accompagnata” a partire dai 17 anni di età. Facciamo quindi chiarezza su che cos’è e quali sono i requisiti della guida accompagnata a 17 anni, che a volte viene impropriamente chiamata “foglio rosa a 17 anni”
Che cos’è la Guida Accompagnata a 17 anni?
Si tratta di una novità introdotta con il nuovo codice della strada, e attiva a partire da lunedì 23 aprile 2012, che permette ai minorenni che abbiano compiuto di 17 anni di età e che siano in possesso del patentino di guida, di poter guidare un’auto in attesa di prendere la patente.
Quali sono i requisiti per accedere alla guida accompagnata?
Per ottenere la guida accompagnata bisogna:
– Avere almeno 17 anni di età ed essere in possesso della patente di tipo A1 (cioè quella dei motocicli)
– Aver frequentato un apposito corso presso una scuola guida abilitata. Il corso propedeutico deve essere frequantato presso un’autoscuola, deve essere delle durata di 10 ore effettive di guida e deve prevedere almeno 4 ore di guida in autostrada o su strade extraurbane e 2 ore di guida di notte. Le lezioni sono individuali e alla fine il candidato ottiene un attestato di frequenza
– Il libretto delle lezioni di guida deve essere vidimato da un ufficio della Motorizzazione Civile. La Motorizzazione deve poi rilasciare l’autorizzazione alla guida accompagnata
– Essere accompagnato alla guida da un “accompagnatore” con i requisiti descritti nel punto successivo.
Requisiti Accompagnatore per Guida Accompagnata
– Deve avere preso la patente di categoria B (o superiore) da almeno 10 anni
– La patente deve essere stata rilasciata in Italia o in un altro stato dell’UE
– Non deve avere più di 60 anni di età
– Non deve essere stato soggetto alla sospensione della patente per violazione del codice della strada
– Non deve aver subito la revoca della patente negli ultimi 5 anni
Requisiti Auto da Usare per la Guida Accompagnata

Contrassegno GA
– Contrassegno GA: sull’auto utilizzata per la guida accompagnata deve essere esposto il contrassegno con sfondo giallo e scritta nera “GA” (acronimo di Guida Accompagnata) sia davanti che dietro.
– Non devono essere presenti in auto altri passeggeri oltre al conducente e all’accompagnatore
– Il rapporto tra potenza e tara dell’auto non deve essere superiore a 55 kW/tonnellate
– La potenza massima della macchina è di 70 Kw
Guida Accompagnata DM 213 del 11/11/2011
La nuova regolamentazione della guida accompagnata è stata normata dal Decreto Ministeriale N. 213 del 11/11/2011 emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato ufficialmente sulla G.U. n. 298 del 23/12/2011.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai testi ufficiali pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it