Polizza RC Auto Scaduta


E’ sempre una buona norma segnarsi in agenda la data di scadenza della polizza di assicurazione auto. Ecco cosa fare e quali rischi si corrono se si ha la polizza auto scaduta.

Ecco cosa dichiara il Codice Civile in caso di polizza auto scaduta:

Art. 1901 Codice Civile. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.


Si può circolare su strada se si ha la polizza RCA scaduta?
Solitamente, dalla data di scadenza della polizza l’assicurato non paga la polizza RCA, la polizza non scade immediatamente, ma è ancora valida per 15 giorni a partire dalla data di scadenza. In questi 15 giorni, chiamati anche “periodo di tolleranza”, si può circolare su strada e, in caso di sinistro, si è coperti dall’assicurazione. Ma trascorsi i 15 giorni, se l’assicurato non rinnova la polizza RCA, l’assicurazione viene sospesa a partire dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo la scadenza. A questo punto non si può più circolare su strada.

Quali rischi si corrono a circolare in auto con la polizza scaduta?
Multa polizza auto scadutaSe si circola su strada con la polizza RC Auto scaduta si rischia una multa salata, di importo compreso tra 715,95 e 2.867,07 euro, come stabilito dall’art.193 del nuovo Codice della Strada. Si rischia quindi la multa anche se ci si trova nei 15 giorni del periodo di tolleranza, nel caso in cui si abbia una polizza con scadenza non annuale, come le polizze provvisorie, in caso si abbia disdetto il contratto di assicurazione auto nel caso in cui la RCA non preveda il tacito rinnovo. Se ci si trova nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza, l’importo della multa viene però ridotto di un quarto.

Art. 193 Codice della Strada. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 715,95 a euro 2.867,07.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (*)
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213. (*)
(*) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

Vedi anche: Nuovo articolo 193 Codice della Strada



Agomento: Polizza Auto Scaduta: cosa si rischia
Articolo pubblicato il 1 Ottobre 2010