L’articolo 33 del Decreto Liberalizzazioni, approvato dal Parlamento Italiano in data 22/03/2012 e diventato quindi legge, prevede l’inasprimento delle sanzioni per chi attesta falsi danni o li “gonfia” in seguito a sinistri stradali.
Ecco il testo definitivo.
Articolo 33 Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti
1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».
1-bis. Al primo comma dell’articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».