Assicurazione RCA (o RC Auto)


In questa sezione illustriamo tutti i concetti che bisogna sapere sulla polizza di assicurazione RC Auto.

Cosa significa RCA?

Che cosa vuol dire la sigla RCA? Ecco la definizione: RCA (che a volte viene indicato anche come “RC Auto” o “RCAuto”) è l’acronimo di Responsabilità Civile Autoveicoli.

Che cos’è l’assicurazione RCA?

Definizione RCA: Assicurazione RC AutoL’assicurazione RCA è la polizza assicurativa più diffusa in Italia e serve a garantire le vittime della strada e il risarcimento danni subiti da persone o cose in seguito a un sinistro stradale. Nell’ordinamento italiano la RCA fa riferimento alla responsabilità giuridica per i rischi derivanti dai danni causati dagli autoveicoli durante la circolazione su strada e prevede che come forma di tutela sia obbligatorio coprire questi rischi assicurandosi presso una compagnia assicurativa autorizzata.
In sostanza l’assicurazione RC Auto serve perché il conducente dell’auto è obbligato a risarcire i danni provocati a cose o persone causati dalla circolazione della sua vettura su strada.

È obbligatoria?

Sì, è obbligatoria per tutte le auto che vogliono circolare su strada in Italia. In pratica ogni auto deve essere assicurata sulla responsabilità civile (RC) in modo da poter risarcire gli eventuali danni cagionati a terzi. L’obbligatorietà della RCAuto ha quindi un duplice obiettivo: tutelare le vittime della strada e tutelare il patrimonio personale e familiare del guidatore che ha provocato l’incidente stradale (visto che i danni possono essere molto elevati). Sarà infatti la compagnia di assicurazione a risarcire i danni provocati a terzi, che possono essere anche molto elevati. La RCA è quindi un obbligo, un dovere per chi circola in auto e al tempo stesso una garanzia per chi subisce un danno in un sinistro.

Chi la deve stipulare?

La polizza R.C. Auto deve essere stipulata per tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi. Quindi tutte le automobili che circolano su strada devono essere provviste di copertura RCA. Si fa presente che anche nel caso in cui si lasci la macchina parcheggiata in strada, senza utilizzarla, è comunque obbligatorio avere l’assicurazione RCauto, visto che i veicoli in sosta su strade pubbliche o equiparate (cioè le aree di proprietà pubblica o privata che siano aperte alla circolazione del pubblico) sono comunque considerati “in circolazione”.

Assicurazioni RCAuto secondo la Legge Italiana

L’obbligatorietà dell’Assicurazione Auto RC è stata sancita dalla legge numero 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche:

Legge n.990/1969
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del Codice Civile.

Nel Codice Civile definisce i principi su cui si basa il risarcimento danni quando si provocano incidenti in auto. Questi sono il principio della responsabilità civile, il diritto al risarcimento, la presunzione di colpa e la responsabilità solidale.

Articolo 2054 C.C. – Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’ usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio , è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Articolo 2043 C.C. – Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Nel caso della circulazione delle vetture su strada, il “fatto doloso o colposo” è costituito da una violazione di quanto stabilito nel Codice della Strada. Questo significa che chi, circolando con la propira autovettura, ha provocato un danno a terzi, anche senza intenzione ma con colpa, deve risarcire i danni provocati. Per “doloso” si intende quando una persona provoca intenzionalmente un danno. Per “colposo” si intende il comportamento di chi, per negligenza o imperizia, provoca un danno ad altri. Quando si parla di danni a terzi si intendono i danni recati a tutte le persone o cose coinvolte nell’incidente, eccetto il conducente dell’auto.

Evoluzione della normativa

Legge 24 dicembre 1969, n. 990
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969;990

Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Decreto Bersani – Visco)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 – Supplemento Ordinario n. 183
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06248l.htm

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Decreto Bersani Bis)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 – Supplemento Ordinario n. 14
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm

Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 – Supplemento ordinario n. 136
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm

Legge 17 dicembre 2012, n. 221
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2012 – Supplemento Ordinario n. 208
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/18/012G0244/sg



Agomento: Assicurazione Auto RCA
Articolo pubblicato il 10 Maggio 2010