Secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada il camper (autocaravan) e la roulotte (caravan) sono classificati come “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente” (vedi DL n. 285 del 30/04/1992 Titolo III Dei Veicoli – Capo I Dei Veicoli in Generale – Articolo 34 Autoveicoli).
I termini corretti sono “autocaravan” per definire il camper e “caravan” per definire la roulotte. Queste classificazioni devono essere presenti sia sul Certificato di Proprietà che sulla Carta di Circolazione. È obbligatorio che caravan e autocaravan siano coperti da una polizza di assicurazione RCA per poter circolare su strada.
Assicurazione Camper e Autocaravan
I camper, il cui nome tecnico è “autocaravan” devono obbligatoriamente sottoscrivere una polizza RCA per poter circolare su strada. Esiste poi la possibilità di aggiungere delle polizze rischi diversi per coprire i danni causati a terzi dai passeggeri del caravan (responsabilità civile trasportati) oppure dal carico o scarico di oggetti dal camper (polizza carico-scarico), oppure per furto incendio, agenti atmosferici, kasko o altri tipi ancora offerti dalle compagnie assicurative.
Il costo delle polizze varia da assicurazione ad assicurazione e in base alla tipologia di camper. Esistono sia polizze online che compagnie specializzate in polizze per autocaravan, come ad esempio Assicurazioni Toninelli, Assicurazioni Claudio D’Orazio, oppure “Camper Sereno”, la convezione riservata ai soci del Camper Club Italiano. Si possono utilizzare anche i comparatori online per confrontare i costi delle varie polizze e scegliere la più economica.
Assicurazione Roulotte e Caravan
I “caravan” sono classificati dal codice della strada come “rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore a un metro, aventi speciale carrozzeria e attrezzi per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo”.
L’assicurazione auto RC (responsabilità civile) obbligatoria per i veicoli a motore riguarda tutte le tipologie di autoveicoli e serve per coprire i danni connessi alla circolazione su strada. Per quanto riguarda i caravan, l’assicurazione stipulata per la vettura trainante viene estesa anche al “complesso unitario circolante”. Quindi quando la roulotte (o caravan) viene trainata tramite il “gancio traino”, e quindi circola su strada, viene coperta dall’assicurazione dell’auto trainante (deve però essere indicata nella polizza la presenza del gancio traino).
Invece per i caravan e i rimorchi “non agganciati”, cioè fermi su strade di uso pubblico ma non attaccati all’auto trainante, l’assicurazione obbligatoria copre solo il rischio statico (vedi Legge n.990 del 1969).
La cosiddetta “assicurazione rischio statico per roulotte” consente di coprire con l’assicurazione il camper lasciato sganciato dall’auto (o dal mezzo trainante) in sosta su un’area pubblica. Infatti “per i carrelli ed i rimorchi non agganciati (e cioè fermi su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrati a mano), la ricordata assicurazione obbligatoria è destinata a coprire esclusivamente il c.d. rischio statico”.
Se invece si decide di tenere ferma la roulotte, ad esempio la si blocca stabilmente sui piedini in un determinato posto (ad esempio in un campeggio), la polizza non è obbligatoria, ma facoltativa. Si può però coprire la roulotte con un’assicurazione per tutelarsi nel caso ad esempio in cui la roulotte si muovesse e provocasse danni a cose o terzi oppure fare una polizza furto incendio o agenti atmosferici.