Confronto Tariffe RC Auto Obbligatorio, Premio Bonus Malus e Indennizzo per Furto Auto (Art. 34 Liberalizzazioni)


Confronto tariffe RCA (articolo 34 liberalizzazioni)L’articolo 34 del DL Liberalizzazioni, diventato legge con l’approvazione del 22 marzo 2012 in Parlamento, prevede novità per quanto riguarda l’obbligo di confronto delle tariffe di tre assicurazioni auto RC, i premi bonus-malus e gli indennizzi in caso di furto.

L’articolo 34 prevede, per gli agenti assicurativi, i broker e le banche e gli intermediari finanziari che propongono anche polizze di assicurazione auto RC (Responsabilità Civile), l’obbligo di proporre al cliente i preventivi di almeno 3 compagnie di assicurazione, non appartenenti allo stesso gruppo. In questo modo i clienti avranno a diposizione tre preventivi e potranno valutare il confronto delle tariffe RCA proposte dalle varie assicurazioni, prima di procedere alla scelta della polizza.
Nel caso in cui l’agente sia monomandatario, e quindi abbia il mandato con una sola agenzia assicurativa, basta che al suo preventivo ne aggiunga altri due. Nel caso in cui queste condizioni di confronto di 3 polizze non venga rispettato, l’assicurato può dichiarare nulla la polizza RCA.

L’articolo 34-bis parla della variazione del premio RC auto e stabilisce che le polizze bonus malus debbano indicare già all’atto della stipula, di quanto si abbasserà il premio da pagare negli anni successivi nel caso in cui non si abbiano sinistri.

L’articolo 34-ter specifica che, nelle assicurazioni per furto dell’auto, le compagnie assicurative non potranno più ritardare il risarcimento nell’attesa che chi è stato derubato del veicolo presenti il certificato che attesti l’archiviazione delle indagini a carico di ignoti.

Ecco il testo definitivo dell’articolo.

Articolo 34 (Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.
3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall’articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3-bis. L’ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno standard di modalità operative per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3-ter. L’ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.

Articolo 34-bis Disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli
1. All’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione ai cui al presente comma comporta l’applicazione, da parte dell’ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro».

Articolo 34-ter Certificato di chiusura inchiesta nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 150 è aggiunto il seguente:
«Art. 150-bis. – (Certificato di chiusa inchiesta). – 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta».



Agomento: Obbligo confronto tariffe RC Auto, premio bonus malus, indennizzo furto auto
Articolo pubblicato il 25 Marzo 2012