Che cos’è l’Attestato di Rischio?
Definizione: l’attestato di rischio, abbreviato ATR, di un contratto di assicurazione auto con bonus-malus è quel documento che rappresenta la storia dei sinistri di cui il veicolo assicurato è stato oggetto (indipendentemente quindi dal conducente). L’attestato documenta gli incidenti denunciati negli ultimi cinque anni e l’assicurazione lo deve consegnare all’assicurato ogni anno.
Come leggerlo?
Sull’attestato di rischio è possibile leggere vari dati riguardo la polizza di assicurazione auto:
- lo storico dei sinistri denunciati negli ultimi 5 anni, suddivisi in:
– sinistri pagati con responsabilità principale (peggiorano la classe CU)
– sinistri pagati con responsabilità paritaria (non peggiorano la classe CU)
– sinistri pagati chiusi
– sinistri con danni a persone (sono sinistri in corso non ancora pagati)
– sinistri con danni a cose (sono sinistri in corso non ancora pagati) - la classe di merito di provenienza (cioè quella dell’anno passato) e quella di assegnazione (cioè la classe assegnata per l’anno successivo) riferite al proprietario della vettura
- la classe di rischio interna e la tabella per il confronto con la classe CU (visto che ogni compagnia di assicurazione utilizza dei criteri propri per i bonus e i malus e quindi per determinare le classi di merito interne, la classe di conversione universale, o CU, serve appunto per poter confrontare tra loro le classi di compagnie diverse)
- l’importo del premio dell’ultimo contratto assicurativo (cioè il costo della polizza)
- la data di scadenza del contratto di assicurazione.
A Cosa Serve?
Serve per avere sempre a portata di mano lo storico assicurativo dell’auto degli ultimi 5 anni. L’attestato di rischio è quindi un documento molto importante quando si intende cambiare compagnia assicurativa perché permette di conservare la propria storia assicurativa. Contenendo lo storico delle classi di merito, permette infatti di mantenere la stessa classe di rischio nel caso si voglia cambiare compagnia di assicurazione.
Come Richiedere l’Attestato di Rischio
Per quanto riguarda il rilascio dell’ATR, l’assicurato deve richiederlo alla propria compagnia assicurativa, che deve consegnarlo al richiedente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di assicurazione (prima della Riforma Bersani, che è entrata in vigore dal 1 gennaio 2007, la compagnia assicurativa poteva invece consegnarlo 3 giorni prima della scadenza del contratto).
Per le assicurazioni online l’ATR deve essere spedito a domicilio per posta entro 30 giorni dalla scadenza, mentre per le compagnie assicurative tradizionali può essere ritirato direttamente in filiale.
Per le polizze stipulate online deve essere spedito al domicilio del contraente la polizza o, se diverso, al domicilio del proprietario dell’auto, dell’usufruttuario o di chi ha acquistato la vettura a rate o in leasing.
In caso di incidente che provochi un aumento del premio da pagare, l’assicurazione ha l’obbligo di inviare all’assicurato l’attestato di rischio aggiornato.
L’assicurato può richiedere l’attestato di rischio in qualsiasi momento e non più solo alla scadenza del contratto come avveniva una volta. L’assicurazione è tenuta a rilasciarlo entro 15 giorni.
ATR Perso, Deteriorato, Non Ricevuto o Non Consegnato
Nel caso in cui l’attestato non venga ricevuto a domicilio, o perché non è stato inviato o perché è stato smarrito dal servizio postale, oppure nel caso in cui si sia deteriorato e quindi l’originale non sia ben leggibile, l’assicurato può richiedere all’impresa assicuratrice il rilascio di un duplicato, che deve essere inviato al domicilio del contraente (senza costi aggiuntivi) entro 15 giorni dalla richiesta.
Furto, Demolizione, Esportazione Auto
Nel caso in cui, nel corso di validità della polizza, l’auto venga rubata, esportata all’estero, consegnata in conto vendita, demolita o venga cessata definitiva la circolazione su strada, nel caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, la compagnia assicurativa invierà al contraente la relativa attestazione di rischio.
Durata, Validità e Scadenza
L’attestato di rischio dura cinque anni.
In caso di cessazione del rischio assicurato, di vendita documentata del veicolo, di consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione su strata o definitiva esportazione all’estero di un veicolo, oppure nel caso di sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di risschio conserva una validità di 5 anni.
Per 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto di assicurazione, è possibile utilizzare l’attestato di rischio conseguito nel caso in cui si decida di riattivare una nuova polizza sulla stessa auto (in caso di sospensione e mancato rinnovo) o su un altro veicolo acquistato dallo stesso assicurato o su un altro veicolo già in suo possesso. In questo modo è possibile mantenere la classe di merito maturata.
Attestato di Rischio Telematico
L’articolo 32 del Decreto Liberalizzazioni ha introdotto una novità, l’attestato di rischio telematico.
In pratica in caso di cambio di compagnia assicurativa, l’attestato di rischio verrà prelevato in via telematica direttamente dall’assicurazione, al fine di prevenire eventuali frodi (attestato di rischio falso, errato o contraffatto).
Inoltre l’attestato di rischio dovrà contenere oltre all’elenco dei sinistri, anche la tipologia di danni liquidati a persone o cose.
Fac Simile
Ecco il modello fac-simile di attestazione dello stato di rischio.