I costi dell’assicurazione auto si possono dedurre o detrarre dalla dichiarazione dei redditi?
In fase di dichiarazione dei redditi è sempre bene prestare attenzione a tutti i tipi di costi che si possono dedurre o detrarre, anche per quanto riguarda la polizza di assicurazione auto.
Innanzitutto va fatta una distinzione tra deducibilità (cioè i costi che si deducono dal reddito prima di calcolare le tasse da pagare) e detraibilità (cioè i costi che vengono detratti dopo aver calcolato l’imponibile e le imposte da versare).
Per quanto riguarda la polizza RCA non ci sono spese detraibili.
È però possibile detrarre la quota della polizza di assicurazione RCA versata al SSN, cioè al Servizio Sanitario Nazionale.
Secondo le istruzioni ministeriali, infatti, tra gli oneri deducibili dalla dichiarazione dei redditi:
Il contributo al S.S.N. pagato nelle polizze di assicurazione Rc veicoli rientra tra i contributi previdenziali ed assistenziali, versati a seguito di disposizioni di legge, deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR.
(Ministero delle Finanze – Circolare 3 maggio 1996, n.108/E)
Dove trovo l’importo della polizza da dedurre?
Sulla quietanza di pagamento dell’assicurazione RC Auto, tra le varie voci (esempio numero polizza, contraente, codice veicolo, targa e telaio, massimale, decorrenza, imponibile, …), c’è anche una voce “S.S.N.” che indica appunto il valore del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Dove inserire la deduzione SSN dell’RCA nella dichiarazione dei redditi?
Per chi compila il modello 730 o Unico, la voce di spesa del contributo SSN va indicata in dichiarazione dei redditi nel quadro “Oneri e Spese”.
Contributo SSN Non Più Deducibile dal 2014
Il DDL Lavoro 2012 e successivamente la Legge 124/2013 hanno portato delle novità in merito alla deducibilità delle spese del premio RCA.
La Legge n.92 del 28 giugno 2012 (riforma del lavoro) ha introdotto a partire dal periodo di imposta 2012 una franchigia di 40 euro sulla deducibilità. In pratica mentre prima il Contributo RCA al Servizio Sanitario Nazionale era un costo deducibile al 100%, dal 2012 è possibile detrarre solo sopra il tetto di 40 euro. Questo significa che se il contributo SSN è inferiore a 40€ non si deduce nulla, mentre se è superiore a 40€ si deduce dal reddito complessivo solo la parte di contributi che supera l’importo di 40 euro.
Un’ulteriore novità è stata poi introdotta con la Legge n.124 del 28 ottobre 2013, che ha stabilito che a partire dal periodo di imposta 2014 il contributo SSN compreso nel premio delle polizze di assicurazione auto RCA sarà indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Quindi per le dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2012 e 2013 è ancora possibile dedurre il contributo SSN anche se solo per la quota superiore ai 40 euro, mentre per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2014, 2015 e successivi, non si potrà più dedurre il contributo SSN, indipendentemente dal suo importo.